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Statuto Federazione Italiana Mah Jong

Titolo Primo – Costituzione e Scopi

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Art. 2 – Scopi e finalità

Art. 3 – Risorse economiche

Art. 4 – Durata

Titolo Secondo – Affiliati e Soci

Art. 5 – Associazioni e Club affiliati

Art. 6 – Diritti e doveri delle Associazioni e Club affiliati

Art. 7 – Quota di affiliazione

Art. 8 – Recesso ed esclusione delle Associazioni e Club affiliati

Art. 9 – Soci

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

Art. 11 – Quota associativa

Art. 12 – Recesso ed esclusione del socio

Titolo Terzo – Organi della FIMJ

Art. 13 – Organi sociali

Art. 14 – Assemblea Nazionale dei Delegati

Art. 15 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea Nazionale dei Delegati

Art. 16 – Compiti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta ordinaria

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta straordinaria

Art. 18 – Eleggibilità delle cariche federali

Art. 19 – Consiglio Federale

Art. 20 – Decadenza del Consiglio Federale

Art. 21 – Presidente Federale

Art. 22 – Dimissioni, decadenza e sfiducia del Presidente Federale

Art. 23 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 24 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 25 – Incompatibilità

Titolo Quarto – Rendiconto Economico Finanziario

Art. 26 – Rendiconto economico finanziario

Art. 27 – Divieto di distribuzione di utili

Titolo Quinto – Norme finali

Art. 28 – Modifiche allo Statuto

Art. 29 – Scioglimento

Art. 30 – Clausola compromissoria

Art. 31 – Norme di rinvio

Titolo Primo – Costituzione e Scopi

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e succ. del Codice Civile, è costituita una associazione non commerciale, operante nel settore ludico, ricreativo e culturale che assume la denominazione “Federazione Italiana Mah-Jong” che utilizzerà l’acronimo “FIMJ”.

La FIMJ ha sede legale in Via Crociarone n. 12, Fraz. Pisignano, Cervia (RA).

La sede legale potrà essere modificata con delibera del Consiglio Federale senza necessità di integrare il presente statuto.

La FIMJ esplicherà la propria attività sull’intero territorio nazionale grazie alle Associazioni e/o Club che in essa sono federate, e potrà inoltre operare in tutti i Paesi Europei ed Extra-Europei.

Art. 2 – Scopi e finalità.

La FIMJ è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La FIMJ accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, al Codice della Giustizia Sportiva e alle Norme Sportive Antidoping, nonché di perseguire i principi fondamentali della carta olimpica.

La FIMJ non ha fini di lucro ed ha come scopo principale la promozione, organizzazione, disciplina, diffusione e l’esercizio del gioco del mah-jong e di altri giochi da tavolo ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nell’attività sportiva, favorendo la partecipazione attiva dei soci. A tal fine, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgerà ogni attività idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai fini organizzativi, la FIMJ potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica del mah-jong e di altri giochi da tavolo. La FIMJ potrà, inoltre, compiere operazioni finanziarie, commerciali e pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie

La FIMJ si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano alcune delle suddette attività:

  1. svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport, il mah-jong e di altri giochi da tavolo;
  2. istituire corsi di preparazione della disciplina del mah-jong e di altri giochi da tavolo;
  3. promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza del mah-jong e di altri giochi da tavolo;
  4. gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispettando le normative vigenti in materia;
  5. pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo, rispettando le normative vigenti in materia;
  6. aprire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di materiale per l’esercizio del mah-jong e di altri giochi da tavolo.

La FIMJ potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, con sedi sul territorio nazionale e/o internazionale.

Art. 3 – Risorse economiche

La FIMJ provvede al conseguimento dei suoi fini tramite:

  1. gli introiti derivati dal tesseramento;
  2. i ricavi delle manifestazioni e delle attività svolte;
  3. erogazioni liberali e donazioni da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  4. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  5. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Federale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L’esercizio finanziario va dal primo settembre al trentuno agosto.

Art. 4 – Durata

La durata della FIMJ è a tempo indeterminato.

Titolo Secondo – Affiliati e Soci

Art. 5 – Associazioni e Club affiliati

Il numero delle Associazioni e Club affiliati è illimitato.

Possono richiedere l’affiliazione alla FIMJ tutte quelle Associazioni e Club che operano sul territorio nazionale, che hanno come fine la pratica e la divulgazione del mah-jong e che si impegnano ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni della FIMJ.

I loro statuti devono essere redatti in conformità con le normative vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private. Sulla base del principio di democrazia interna, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e l’esplicita esclusione dello scopo di lucro e la partecipazione all’attività da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Gli statuti delle Associazioni e dei Club devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive della FIMJ.

Le domande di affiliazione sono accolte dal Consiglio Federale.

Art. 6 – Diritti e doveri delle Associazioni e Club affiliati

Le Associazioni e Club affiliati hanno diritto di far partecipare i propri delegati all’Assemblea Nazionale dei Delegati della FIMJ.

Sono tenute a rispettare e far rispettare i principi di lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e far osservare le deliberazioni e disposizioni della FIMJ ed al pagamento della quota di affiliazione.

Art. 7 – Quota di affiliazione

La quota di affiliazione è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associazione/Club affiliato.

La quota di affiliazione non è trasmissibile.

L’affiliazione alla FIMJ deve essere rinnovata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno sociale.

Art. 8 – Recesso ed esclusione delle Associazioni e Club affiliati

Le Associazioni e Club cessano la propria affiliazione per i seguenti motivi:

  1. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Federale;
  2. per scioglimento volontario;
  3. per inattività federale, di cui al precedente art. 2, durante due anni sociali;
  4. per morosità, qualora l’Associazioni/Club, non avendo comunicato disdetta e rimasta in arretrato con il pagamento della quota di affiliazione, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Federale;
  5. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali;
  • azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori la FIMJ;
  • condotta contraria alle attività della FIMJ;
  • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto di affiliazione.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Federale ed avrà effetto immediato.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all’Associazione/Club.

Contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea, la cui decisione è inappellabile.

Art. 9 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci della FIMJ le persone fisiche, se iscritte ad Associazioni/Club affiliati alla stessa, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

La tessera FIMJ viene rilasciata a :

  1. Soci Vitalizi, coloro che con opere o donazioni hanno dimostrato particolare attaccamento alla FIMJ, contribuendo in modo tangibile alla sua crescita;
  2. Soci Onorari, coloro alle quali l’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica; essa ha carattere vitalizio;
  3. Soci Effettivi, tutti coloro che aderiscono liberamente alla FIMJ e sono in regola con il tesseramento annuale.

Ogni socio può richiedere la tessera FIMJ presso l’Associazione/Club che preferisce.

La qualifica di Socio è in ogni caso subordinata al rilascio della tessera da parte del Consiglio Federale, a firma del Presidente Federale.

A tutte le gare e le manifestazioni, escluse quelle a carattere promozionale, indette dalla FIMJ, possono partecipare solo i soci della FIMJ.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di Socio dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dalla FIMJ;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
  3. ad essere eletti negli organi della FIMJ.

I Soci sono tenuti:

  1. all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere assunte dagli Organi Federali;
  2. al pagamento della quota associativa;
  3. mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi della FIMJ.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore della FIMJ sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

 

Art. 11 – Quota associativa

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Tutti i soci sono vincolati alla FIMJ per la durata di un anno sociale.

L’iscrizione alla FIMJ deve essere rinnovata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno sociale.

Art. 12 – Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Federale;
  2. per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Federale;
  3. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali;
  • azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori la FIMJ;
  • condotta contraria alle attività della FIMJ;
  • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Federale ed avrà effetto immediato.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio.

Contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea, la cui decisione è inappellabile.

Titolo Terzo – Organi della FIMJ

Art. 13 – Organi sociali

Sono Organi della FIMJ:

  1. L’Assemblea Nazionale dei Delegati;
  2. Il Consiglio Federale;
  3. Il Presidente Federale;
  4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Assemblea Nazionale dei Delegati

L’Assemblea Nazionale dei Delegati è il massimo organo della FIMJ.

L’Assemblea Nazionale è la riunione collegiale di tutti i Delegati designati dalle Associazioni/Club federati.

Sono delegati di diritto:

  1. i membri del Consiglio Federale;
  2. il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  3. i Presidenti delle Associazioni e/o Club federati.

Il numero dei delegati per ogni Associazione/Club federati è così determinato:

  1. Assemblea in seduta ordinaria:
    • fino a 5 tesserati: nessun delegato;
    • da 6 a 15 tesserati: 1 delegato;
    • da 16 a 25 tesserati: 2 delegati;
    • oltre 26 tesserati: 3 delegati;
  2. Assemblea in seduta straordinaria:
    • fino a 5 tesserati: 1 delegato;
    • da 6 a 15 tesserati: 2 delegati;
    • da 16 a 25 tesserati: 4 delegati;
    • oltre 26 tesserati: 6 delegati.

Tutti i delegati citati, per poter esercitare il diritto di voto, devono essere in regola con il tesseramento annuale.

Nessun Delegato può essere portatore di deleghe; i Delegati impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio dell’Associazione/Club di appartenenza che non sia già in possesso di delega.

Art. 15 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea Nazionale dei Delegati

L’assemblea è convocata dal Consiglio Federale.

Il presidente dell’assemblea viene eletto di volta in volta, anche con voto palese o per acclamazione.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Il Consiglio Federale fissa la sede, la data e l’ora di prima e seconda convocazione dell’Assemblea; tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un’ora. Il Consiglio Federale fissa anche l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare in Assemblea.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data della prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio Federale o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale o sul sito web della FIMJ e, in tutti i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione dei casi espressamente previsti nel presente Statuto.

La volontà dei votanti viene espressa e manifestata con voto palese, salvo diversa decisione del Presidente dell’Assemblea o dietro presentazione di una mozione in tal senso con voto favorevole di almeno un terzo dei presenti con diritto al voto.

Tutte le votazioni per le elezioni delle cariche federali devono avvenire per scrutinio segreto; le acclamazioni sono ammesse solo per le cariche onorarie.

Nei casi di votazione con scrutinio segreto, il Presidente nominerà tra i presenti almeno due scrutatori e distribuirà a ciascun delegato una scheda opportunamente predisposta.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario per le esigenze della FIMJ o se ne viene fatta richiesta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Tra la data della richiesta e quella dell’Assemblea straordinaria il Consiglio Federale non deve far intercorrere più di 90 giorni.

Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere rese note e comunicate alle Associazioni/Club affiliati per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica e pubblicate sul sito web della FIMJ.

Art. 16 – Compiti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta ordinaria

All’Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l’esistenza e gli indirizzi di attività della FIMJ.

L’Assemblea è fatta in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente.

L’Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e su quant’altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono retribuibili.

L’assenza ingiustificata di un eletto a tre riunioni ufficiali consecutive del proprio organismo comporta la cessazione dalla carica; questa norma vale anche per gli incarichi conferiti dal Consiglio Federale.

Gli eletti sono rieleggibili.

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta straordinaria

L’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta straordinaria delibera:

  1. sulle richieste di modifica dello Statuto;
  2. sullo scioglimento della FIMJ;
  3. sulla nomina del Liquidatore;
  4. sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione della FIMJ.

Art. 18 – Eleggibilità delle cariche federali

Possono rivestire cariche federali soltanto i Soci che:

  1. abbiano conseguito la maggiore età;
  2. risultino soci della FIMJ da almeno 12 mesi;
  3. non siano stati assoggettati, da parte di alcuna Federazione sportiva nazionale, a squalifiche o inibizioni durante gli ultimi due anni o per periodi complessivamente superiori a sei mesi.

Il voto dato a chi non soddisfi le condizioni descritte è nullo, limitatamente al candidato non eleggibile. Qualora due o più liste, o candidati, risultino in parità di voti, si procederà ad elezioni di ballottaggio fra queste ultime/i.

Art. 19 – Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale, da un Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere e da tanti consiglieri quanti ne necessitano per il raggiungimento del numero stabilito.

Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere saranno eletti nella prima riunione del Consiglio. Un consigliere può assumere anche più di una di dette cariche, ad esclusione del Presidente Federale che non può assumere altre cariche.

Il Consiglio viene eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati, rimane in carica per due anni e deve essere costituito da almeno 5 componenti. I criteri di determinazione del numero dei componenti del Consiglio può essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea Nazionale. La richiesta di rettifica del numero dei componenti può essere avanzata dal Consiglio o da uno dei delegati presenti in assemblea.

Qualora, per dimissioni o altro, il Consiglio non fosse composto dal numero minimo stabilito, sarà cura dello stesso Consiglio nominare i nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti, con l’obbligo di far ratificare tali nomine nella prima Assemblea Nazionale disponibile.

Il Consiglio si intende legalmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri che lo compongono.

Il Consiglio dirige e promuove le attività federali su indirizzo dell’Assemblea Nazionale dei Delegati; elabora e promulga norme e regolamenti; adotta tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento morale, tecnico e amministrativo della FIMJ e per il raggiungimento degli scopi statutari; prepara il rendiconto economico-finanziario.

Si riunisce, di norma, almeno tre volte l’anno, ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno e necessario e inoltre, per deliberare la convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta per iscritto a ciascun consigliere, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale o sul sito web della FIMJ e, in tutti i casi, almeno sette giorni prima della data fissata.

Il Consiglio delibera su tutte le questioni che gli vengono espressamente demandate dai regolamenti federali o per i quali la competenza non sia attribuita ad altro organo.

Conferisce tutte le cariche federali non elettive e nomina i componenti di tutti gli organi permanenti e temporanei utili al buon funzionamento della FIMJ.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di presenti; nelle votazioni palesi, a parità di voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è determinante.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare i Commissari presso le Associazioni o Club federati, in tutti quei casi in cui siano temporaneamente impossibilitati ad autogovernarsi nelle forme statutarie.

È facoltà del Consiglio revocare in qualsiasi momento le nomine dallo stesso conferite.

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere rese note e comunicate alle Associazioni/club affiliati per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica e pubblicate sul sito web della FIMJ.

Compete al Consiglio:

  1. la predisposizione di eventuali Regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati;
  2. la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
  3. la formalizzazione delle proposte per la gestione della FIMJ;
  4. l’elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
  5. la determinazione della quota annuale di affiliazione delle Associazioni/Club affiliate;
  6. la determinazione della quota annuale associativa dei soci;
  7. la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
  8. l’accoglimento o meno delle domande di affiliazione delle Associazioni/Club;
  9. l’accoglimento o meno delle domande degli aspiranti soci;
  10. la decisione in merito al venire meno della qualifica di socio;

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari e strumentali; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo.

Art. 20 – Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade per:

  1. impedimento definitivo del Presidente Federale;
  2. dimissioni del Presidente Federale;
  3. sfiducia del Presidente Federale;
  4. dimissioni della maggioranza dei consiglieri federali.

In tutti i casi di decadenza, il Consiglio Federale rimane in carica per l’ordinaria amministrazione ed ha l’obbligo di convocare l’Assemblea Nazionale dei Delegati entro 60 giorni, che dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni.

Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutti gli altri organi federali, compresi gli incarichi di nomina dello stesso.

Art. 21 – Presidente Federale

Il Presidente Federale è il rappresentante legale della FIMJ ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea dei Delegati.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati e rimane in carica due anni.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Federale, sovrintende al regolare funzionamento delle attività federali e ha la facoltà di adottare provvedimenti con carattere d’urgenza, con l’obbligo di sottoporli tempestivamente a ratifica del Consiglio.

Art. 22 – Dimissioni, decadenza e sfiducia del Presidente Federale

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni volontarie del Presidente Federale, decade immediatamente anche il Consiglio Federale.

Il Presidente Federale decade se si dimette la maggioranza dei consiglieri federali.

Il Presidente Federale può essere sfiduciato dall’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta straordinaria con la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 23 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente. Il Collegio viene eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati e rimane in carica per due anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. controlla le spese deliberate dal Consiglio Federale;
  2. accerta che le cifre riportate nel rendiconto economico-finanziario corrispondano a verità ed effettua verifiche e ispezioni di cassa;
  3. formula pareri e suggerimenti all’Assemblea Nazionale dei Delegati, in sede di esame del rendiconto economico-finanziario;
  4. redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto economico-finanziario e che viene letta dal Presidente del Collegio o da un suo membro all’Assemblea Nazionale dei Delegati;
  5. esplica il suo mandato in conformità alle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, o un suo delegato, può presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

Art. 24 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente. Il Collegio viene eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati e rimane in carica per due anni.

Il Collegio nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare tutte le controversie relative al rapporto associativo che non sia stato possibile appianare da parte dei collegi territoriali dei Probiviri, fra gli associati o tra essi e la FIMJ o le sue strutture periferiche. Il Collegio giudica inappellabilmente e senza formalità di procedura. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 25 – Incompatibilità

Le cariche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono incompatibili con quella di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Ogni attività o comportamento svolti in forma privata dal socio in concorrenza e a danno delle attività della FIMJ e delle Associazioni o Club ad essa affiliati, è incompatibile con la qualifica di Socio e comporta il ritiro immediato della tessera.

Titolo Quarto – Rendiconto Economico Finanziario

Art. 26 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali della FIMJ si aprono il primo settembre e si chiudono il trentuno agosto di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Federale provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario che dovrà essere presentato all’Assemblea Nazionale dei Delegati per l’approvazione, assieme alla relazione tecnica illustrativa ed alla relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il rendiconto, assieme a tutte le relazioni, deve essere a disposizione degli aventi diritto al voto, nella sede legale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Il patrimonio della FIMJ comprende tutti i beni mobili ed immobili e le disponibilità liquide.

Art. 27 – Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FIMJ, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo Quinto – Norme finali

Art. 28 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati riunita in sessione straordinaria e presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi federali o da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 29 – Scioglimento

Lo scioglimento della FIMJ, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, i poteri dei medesimi e le modifiche al presente articolo potranno essere deliberati dall’Assemblea Nazionale dei Delegati in sessione straordinaria con la maggioranza di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento della FIMJ l’intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero in beneficenza.

Art. 30 – Clausola compromissoria

Il Socio e l’Associazione o Club federato sono tenuti ad accettare tutte le norme del presente Statuto come personalmente cogenti e a riconoscere la legittimità delle decisioni e azioni di tutti gli organi federali, impegnandosi ad accettarle, con rinuncia espressa ad adire l’Autorità giudiziaria.

Il Consiglio Federale, su richiesta dell’interessato, può decidere insindacabilmente di autorizzare un socio o Associazione o Club ad adire le vie giudiziarie nei confronti di altri Soci, con esonero dall’osservanza della presente clausola compromissoria.

Art. 31 – Norme di rinvio

Allo scopo di operare nel rispetto del presente Statuto, verranno adottati regolamenti integrativi ed esplicativi dello Statuto stesso; ogni Socio o Associazione affiliati saranno tenuti a rispettarli.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

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